1. I consultori familiari garantiscono un servizio di consulenza e di assistenza giuridica alla famiglia, finalizzato alla risoluzione delle problematiche giuridiche relative alla società familiare. In particolare, essi forniscono:
a) consulenza e assistenza prematrimoniale;
b) consulenza e assistenza in ordine alle problematiche familiari;
c) consulenza e assistenza in ordine ai conflitti tra coniugi, anche in sede giudiziaria;
d) consulenza e assistenza in ordine agli istituti dell'affido e dell'adozione;
e) consulenza e assistenza ai coniugi nelle relazioni della famiglia con la scuola, il mondo del lavoro e le amministrazioni private e pubbliche.
2. I consultori familiari esercitano le funzioni di cui al comma 1 cooperando con le autorità giudiziarie competenti, le quali sono tenute a richiedere l'intervento consultoriale, secondo le modalità di cui all'articolo 11, nei procedimenti relativi a questioni di diritto familiare, e in particolare:
a) nei procedimenti di autorizzazione del minore a contrarre matrimonio;
b) nei procedimenti relativi alla mediazione e alla separazione dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
c) nei procedimenti relativi all'impugnativa e alla nullità del matrimonio;
d) nei procedimenti relativi al riconoscimento dei figli naturali;
e) nei procedimenti relativi all'adozione e all'affido;
f) nei procedimenti relativi alle questioni tutelari e patrimoniali concernenti i minori, i disabili, gli anziani e le persone incapaci di intendere e di volere.