Art. 5.
(Funzioni nel settore giuridico).

      1. I consultori familiari garantiscono un servizio di consulenza e di assistenza giuridica alla famiglia, finalizzato alla risoluzione delle problematiche giuridiche relative alla società familiare. In particolare, essi forniscono:

          a) consulenza e assistenza prematrimoniale;

          b) consulenza e assistenza in ordine alle problematiche familiari;

          c) consulenza e assistenza in ordine ai conflitti tra coniugi, anche in sede giudiziaria;

          d) consulenza e assistenza in ordine agli istituti dell'affido e dell'adozione;

          e) consulenza e assistenza ai coniugi nelle relazioni della famiglia con la scuola, il mondo del lavoro e le amministrazioni private e pubbliche.

 

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      2. I consultori familiari esercitano le funzioni di cui al comma 1 cooperando con le autorità giudiziarie competenti, le quali sono tenute a richiedere l'intervento consultoriale, secondo le modalità di cui all'articolo 11, nei procedimenti relativi a questioni di diritto familiare, e in particolare:

          a) nei procedimenti di autorizzazione del minore a contrarre matrimonio;

          b) nei procedimenti relativi alla mediazione e alla separazione dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;

          c) nei procedimenti relativi all'impugnativa e alla nullità del matrimonio;

          d) nei procedimenti relativi al riconoscimento dei figli naturali;

          e) nei procedimenti relativi all'adozione e all'affido;

          f) nei procedimenti relativi alle questioni tutelari e patrimoniali concernenti i minori, i disabili, gli anziani e le persone incapaci di intendere e di volere.